La Ue che verrà
L'imposta sul reddito delle persone giuridiche in Slovenia
L'aliquota ordinaria è del 25%; quella ridotta, non inferiore al 10%,
si applica alle compagnie operanti nelle zone economiche speciali
Prima di iniziare la trattazione di questa tipologia di imposta è opportuno fare una specificazione che non è di natura tributaria, ma attiene ai principi di diritto commerciale sostanziale, sul diverso concetto di "personalità giuridica" fra l'ordinamento italiano e quello sloveno. Nel nostro Paese la personalità giuridica viene acquisita solo dalle società di capitali; in Slovenia, invece, tutte le società commerciali, sia di persone che di capitali (a eccezione delle società non registrate), sono per definizione persone giuridiche in base agli articoli 1, 2 e 3 della Legge sulle Società commerciali.
Questo tipo di differenza viene superata, dal punto di vista tributario, con l'avvento della nostra Ires, entrata i vigore il 1° gennaio 2004, in quanto questa imposta viene applicata a tutte le società commerciali, pur rimanendo la già citata distinzione civilistica fra società di persone e società di capitali. In particolare, la possibilità della tassazione per trasparenza del reddito prodotto dalle società di capitali, a determinate condizioni, avvicina notevolmente i due sistemi tributari.
L'imposta che andiamo a descrivere presuppone la produzione di un reddito (precisamente di un utile di esercizio) da parte di una persona giuridica ed è entrata in vigore nell'ordinamento sloveno a partire dal 1° gennaio 1994.
Tutte le persone giuridiche, che esercitano attività commerciali e che hanno la sede legale in Slovenia, sono soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (società, fondi di investimento, banche, compagnie di assicurazione, cooperative, imprese pubbliche e le altre persone giuridiche) e si parla in Slovenia di imposta sul reddito delle società (Davek od dobicka pravnih oseb). Le persone giuridiche non residenti sono soggette a quest'imposta fino a concorrenza del reddito che risulta prodotto a seguito di attività produttive espletate in Slovenia. Se un'unità operativa di un'azienda estera è regolata da una convenzione sulle doppie imposizioni, si applica la condizione del trattato. Gli articoli 4 e 5 della Legge definiscono l'attività esercitata stabilmente e la stabile organizzazione, recependo le nozioni normalmente contenute nelle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione.
La normativa slovena disciplina il concetto di "stabile organizzazione", statuendo che si è di fronte a questa tipologia di soggetti quando si ha un'unità operativa nella quale o tramite la quale il soggetto svolge, totalmente o parzialmente, la propria attività in Slovenia.
Sono stabili organizzazioni:
* le sedi amministrative, le filiali, gli uffici
* gli stabilimenti, i laboratori
* le miniere, le cave e altri luoghi di sfruttamento delle risorse naturali
* i cantieri o gli altri luoghi nei quali si svolgono lavori di costruzione o montaggio che durino oltre i dodici mesi.
Esiste un numero limitato di persone giuridiche che è esente dal pagamento di questa imposta, ad esempio:
* la Banca di Slovenia
* le imprese pubbliche e gli enti pubblici con capitale di proprietà dello Stato o dei Comuni
* le cosiddette imprese di disabili (invalidska podjetja), cioè quelle società di capitali (Spa, Srl e Sapa), munite di nulla-osta governativo, che nel corso dell'anno impieghino o abilitino al lavoro disabili in percentuale non inferiore al 40 per cento della forza lavoro (articolo 569 della Legge sulle Società commerciali)
* i fondi d'investimento, se distribuiscono entro il 30 novembre almeno il 90 per cento dei profitti conseguiti nel precedente anno d'imposta
* gli enti pubblici, tranne per le attività a fini di lucro da essi svolte
* le associazioni, le comunità religiose, le fondazioni pubbliche e private, gli altri enti e organizzazioni aventi finalità ecologiche, umanitarie, filantropiche, e altri scopi non lucrativi, tranne che per le attività a fini di lucro da essi svolte.
La base imponibile si determina prendendo quale riferimento i dati risultanti dal bilancio d'esercizio, redatto applicando correttamente i principi contabili.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta, l'utile viene determinato apportando ai dati del bilancio d'esercizio le rettifiche in aumento e in diminuzione nei modi prescritti dalla legge.
Sui ricavi devono essere operate le seguenti rettifiche in diminuzione:
* utili da partecipazioni, nel caso in cui siano tassati alla fonte mediante ritenuta a titolo d'imposta
* utili conseguiti da partecipazioni in società estere, se l'imposta è stata già versata nel Paese estero
* accantonamenti utilizzati dal soggetto d'imposta, ma già sottoposti a prelievo impositivo.
In precedenza, anche gli interessi derivanti da titoli emessi dallo Stato o da Enti territoriali erano soggetti a rettifica in diminuzione, mentre oggi sono computati nella determinazione del reddito imponibile.
Le rettifiche in aumento che devono essere eseguite sui ricavi sono le seguenti:
* differenza fra i prezzi di trasferimento per prodotti e servizi e il prezzo normale per prodotti e servizi dello stesso genere, aventi le stesse caratteristiche
* differenza fra gli interessi calcolati facendo riferimento al tasso medio ponderato interbancario e il tasso applicato alle società del gruppo.
I costi sono deducibili se sono inerenti all'attività e, per tali, la Legge intende quelli:
* direttamente imputabili all'espletamento dell'attività
* che ne sono conseguenza necessaria, direttamente sostenuti per produrre utili.
Non sono deducibili:
* le imposte sul reddito delle persone fisiche pagate dai soci
* le sanzioni pecuniarie
* gli interessi di mora, dovuti per il tardivo pagamento di imposte e contributi
* i costi per la copertura di perdite degli esercizi precedenti
* gli accantonamenti per i fondi di copertura di perdite future
* le rettifiche di valore e i crediti estinti nei confronti di dipendenti, soci o soggetti collegati.
Sono parzialmente deducibili:
* i prezzi di trasferimento fino al loro valore normale per prodotti dei servizi aventi le stesse caratteristiche
* gli interessi passivi per i finanziamenti effettuati dai soci, fino alla loro concorrenza con il tasso medio ponderato interbancario
* gli stipendi erogati al personale, fino all'ammontare indicato nei contratti collettivi
* i rimborsi di spese relative al rapporto di lavoro (viaggio, trasporto, pasti, gratifiche per le festività, trattamento di fine rapporto, compensi a tirocinanti e apprendisti) fino all'ammontare previsto con provvedimento del Governo
* gli accantonamenti per rischi e oneri, fino al 70 per cento degli oneri sostenuti
* le spese di rappresentanza (acquisto e utilizzo di prodotti propri, di beni e servizi a fini di rappresentanza nei rapporti con i propri partner commerciali; gettoni di presenza e rimborsi spese agli amministratori e ai membri del consiglio di sorveglianza) fino al 70 per cento del costo sostenuto
* le donazioni a organizzazioni umanitarie, culturali, scientifiche, didattiche, sportive, ecologiche e religiose, fino allo 0,3 per cento dei ricavi.
* gli ammortamenti, nelle percentuali massime prescritte dalla Legge.
Le scorte possono essere valutate scegliendo alternativamente il metodo Lifo, Fifo o quello del costo medio ponderato. La variazione del metodo prescelto, motivata e corredata dall'illustrazione dei suoi riflessi fiscali, dovrà essere esposta nella nota integrativa.
Le perdite possono essere suddivise in cinque esercizi (tranne nei casi di fusione e di tassazione di società collegate).
Norme Agevolative
Alcune fra le più importanti agevolazioni a favore degli investimenti delle imprese sono state introdotte dalla Legge sotto forma di deduzioni dal reddito imponibile:
Fattispecie di agevolazione Aliquota deducibile dall'imponibile
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, inclusa la locazione finanziaria di immobilizzazioni materiali. 40 % dell'ammontare dell'investimento, per un importo non eccedente la base imponibile
Accantonamento di fondi destinati ad investimenti futuri 10 % dell'ammontare della base imponibile
Assunzione di:
* Apprendisti o dipendenti, a tempo indeterminato e per almeno due anni, al primo impiego;
* Lavoratori disoccupati iscritti da almeno sei mesi al collocamento 30 % delle retribuzioni corrisposte
Assunzione di lavoratori invalidi 50 % delle retribuzioni corrisposte
Assunzione di lavoratori invalidi al 100 % o sordomuti 70 % delle retribuzioni corrisposte
Aliquote d'imposta
L'aliquota ordinaria di tassazione è del 25 per cento, sebbene un'aliquota ridotta, che non può essere inferiore al 10 per cento si applica, a determinate condizioni, alle compagnie operanti nelle Zone economiche speciali.
Gli utili distribuiti a soggetti non residenti sono assoggettati alla ritenuta alla fonte del 15 per cento, se non sia diversamente disposto dai trattati contro la doppia imposizione internazionale. La Legge prevede che gli utili distribuiti, che abbiano già scontato l'applicazione dell'imposta sugli utili delle persone giuridiche, non siano più soggetti all'imposta quando vengono distribuiti ad altri soggetti obbligati al pagamento di essa.
Liquidazione e versamento dell'imposta
Il soggetto d'imposta provvede egli stesso alla liquidazione dell'imposta dovuta per l'anno fiscale precedente.
Il contribuente presenta all'Amministrazione tributaria, su supporto cartaceo o magnetico, l'apposito modello di liquidazione dell'imposta sugli utili (dichiarazione).
La dichiarazione va presentata all'ufficio imposte (Davcni Urad) presso il quale il contribuente è iscritto al registro tributario (Davcni Register), ossia in cui i suoi dati sono stati registrati all'atto dell'attribuzione del codice fiscale.
Il modello di liquidazione va presentato allegando a esso copia dello stato patrimoniale, del conto economico, del prospetto di impiego degli utili e di copertura delle perdite, consuetudine non più applicata in Italia.
La dichiarazione va presentata entro i seguenti termini:
o 31 marzo
o 15 aprile, se si tratta di bilancio consolidato.
Il contribuente deve versare acconti d'imposta infrannuali, il cui ammontare va riportato nella dichiarazione dei redditi e che hanno periodicità mensile o trimestrale in proporzione all'ammontare della base imponibile risultante dall'ultima dichiarazione.
Per i soggetti che iniziano l'attività, la determinazione della periodicità e dell'ammontare dell'acconto è rimessa a un provvedimento dell'ufficio.
L'imposta a debito risultante dalla dichiarazione va versata entro i trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione.
Il contribuente può chiedere, all'atto della presentazione della dichiarazione, il rimborso dell'eventuale eccedenza di imposta da lui versata a titolo di acconto e l'ufficio deve corrispondere il rimborso entro trenta giorni dalla richiesta.
Lanfranco Spinelli e Massimiliano Ciuffini
http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articolo&articolo=8238&giornale=8245