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leggefiscofinanza
00domenica 26 dicembre 2004 18:25
La Ue che verrà
Il sistema tributario della Slovenia
L'amministrazione finanziaria e quella delle dogane
provvedono direttamente alla riscossione delle imposte

La revisione del sistema tributario, iniziata dopo la dichiarazione di indipendenza della Repubblica di Slovenia nel 1991, è praticamente giunta alla fine con l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto (Ddv) e delle accise (Trosarine) nel 1999. Il nuovo sistema, con l'esenzione dell'imposta sulla proprietà, è simile allo standard dei Paesi membri dell'Ocse. Occorre in ogni caso ricordare che al momento la Slovenia non è Paese membro dell'Ocse.
Le caratteristiche principali della riforma del sistema tributario in vigore nell'ex Repubblica Socialista Federata di Slovenia (quale parte integrante della Repubblica Socialista Federale Jugoslava) sono essenzialmente le seguenti:
- armonizzazione della normativa fiscale agli standard europei
- coordinamento fra il sistema delle entrate tributarie e la disciplina della formazione del bilancio preventivo dello Stato, la quale prevede il finanziamento generale della spesa pubblica (comprese le attività economiche, che nel sistema socialista di autogestione erano finanziate da contributi corrisposti dalle singole comunità d'interesse autogestite)
- riduzione del numero degli strumenti impositivi (ben 47 anteriormente alla riforma), venutosi a creare in conseguenza della complessità assunta dal sistema autogestito. La Slovenia rappresenta un modello di economia piccola ma molto aperta. Queste caratteristiche sono state tenute presente nell'architettura del sistema tributario che tende alla semplificazione come testimoniato dal limitato numero di imposte e dalle non eccessivamente complicate procedure amministrative. Sono presenti, inoltre, notevoli incentivi all'investimento e uno speciale regime di tassazione in specifiche aree geografiche.

In un mondo caratterizzato da una crescita internazionale, il sistema tributario si sforza di facilitare un processo, ponendo soluzioni alle situazioni in cambiamento continuo più che proporre continui cambiamenti. Il sistema tributario sta attualmente subendo riforme aventi lo scopo di armonizzare il sistema stesso a quelli dei Paesi membri dell'Unione europea.

Il sistema tributario della Slovenia è composto da tre grandi categorie di tributi:
1. imposte dirette sul reddito
2. imposte dirette sul patrimonio
3. imposte indirette.
Tutte le imposte sono riscosse dall'Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia, la Davcna Uprava Republike Slovenije (DURS), vale a dire l'equivalente della nostra Agenzia delle Entrate. Fanno eccezione le accise e i dazi doganali che sono riscossi dall'amministrazione doganale Carina Uprava Republike Slovenije (CURS).
Occorre ricordare, infatti, che in Slovenia non esiste un sistema di riscossione simile a quello italiano basato sulla presenza di concessionari per la riscossione; l'amministrazione finanziaria e quella delle dogane provvedono direttamente alla riscossione dei tributi.



Passiamo adesso all'analisi dei principali tributi.

Imposta sul reddito delle società (Davek od dobicka pravnih oseb)
L'imposta sul reddito delle società è imposta sui profitti delle società private con un'aliquota del 25 per cento, con possibilità di un'aliquota che non deve essere inferiore al 10 per cento nel caso di aziende stabilite nelle "zone economiche speciali". Gli ammortamenti ammessi sono abbastanza favorevoli sui fabbricati (5 per cento) e sui macchinari e le attrezzature (25 per cento). Un generale incentivo all'investimento prevede una deduzione dalla base impositiva del 20 per cento dell'investimento di tutte le attività di bilancio (ad eccezione delle autovetture) e un addizionale 20 per cento in attrezzature e immobilizzazioni immateriali (per l'anno di imposta 2003 le percentuali sono il 30 per cento per gli investimenti in immobilizzazioni iscritte in bilancio e 10 per cento per investimenti in attrezzature e immobilizzazioni immateriali; nell'anno 2004 saranno rispettivamente il 25 per cento e il 15 per cento, per un totale, comunque, del 40 per cento dell'investimento netto).

Dividendi
Le società eroganti effettuano una ritenuta del 25 per cento sui dividendi erogati ai residenti e del 15 per cento sui dividendi pagati a soggetti esteri a meno che non sia diversamente previsto da accordi sulle doppie imposizioni. Se l'imposta sulle società è stata preventivamente applicata non esiste ritenuta su un residente sloveno che sia persona giuridica. Ricordiamo che in Slovenia il concetto di persona giuridica si applica tanto alle società di capitali quanto alle società di persone.

Imposta sulle banche (Davek na bilancno vsoto bank in hranilinic)
L'imposta è pagata dalle banche e casse di risparmio. Essa è applicata su tutte le immobilizzazioni di bilancio (assets) con una deduzione sull'imposta delle persone giuridiche. L'aliquota di imposta è pari al 3 per cento.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (Dohodnina)
L'imposta si applica sui redditi prodotti dalle persone fisiche. Ci sono sei categorie di imposte:
1. reddito da lavoro dipendente, pensioni e altri percettori
2. reddito di impresa o di attività professionale
3. reddito agricolo
4. reddito sulla proprietà
5. reddito sui diritti di proprietà
6. reddito sulle plusvalenze patrimoniali (capital gains).
Il reddito tassabile di un soggetto, percepito in anno solare, è tassato con aliquote progressive. Situazioni personali sono tenute in considerazione quando, accertando l'imposta da pagare, i contributi sociali obbligatori sono dedotti insieme a certi costi.
Vi sono sei scaglioni di imposta pari al 17, 35, 37, 40, 45 e 50 per cento. Il meccanismo di tassazione è molto simile al sistema della nostra ritenuta di acconto. Su ciascuno dei redditi viene operata una prima imposizione che poi viene dedotta dalla tassazione finale e le differenze sono accertate dagli uffici finanziari che poi provvedono anche alla riscossione dell'imposta. In Slovenia, infatti, non è ancora attuato l'istituto dell'autoliquidazione come in gran parte dei Paesi occidentali, compresa l'Italia.
L'aliquota di imposta su situazioni come i contratti a tempo determinato o l'imposta sulla proprietà o sui diritti di proprietà è del 25 per cento. L'aliquota sull'imposta pagata anticipatamente sui capital gains è del 30 per cento.

Imposta sulle retribuzioni corrisposte (Davek na izplacane place)
L'imposta sulle retribuzioni è applicata sui salari e stipendi lordi dei soggetti obbligati al pagamento dei contributi sociali obbligatori. Essa viene applicata con aliquota progressiva secondo il seguente schema:


Le aziende che assumono soggetti disabili che rappresentino almeno il 40 per cento della forza lavoro totale durante l'intero anno, così come le delegazioni diplomatiche, sono esentate dal pagamento dell'imposta.

Imposta sui contratti di lavoro (Posebni davek na dolocene prejemke)
Questa imposta è applicata sui pagamenti lordi fatti ai soggetti che lavorano a tempo determinato con un'aliquota del 25 per cento. Alcune tipologie di lavoro sono esentate.

Contributi sociali (Prispevki za socialno varnost)
Accanto all'imposta sul reddito, le persone fisiche devono pagare i contributi sociali. I contributi sono a carico tanto del datore di lavoro quanto del prestatore di lavoro. I lavoratori autonomi devono pagare comunque tali contributi.
Esistono quattro tipi di contributi pagati, di cui due pagati a due fondi di previdenza e gli altri due pagati direttamente al Tesoro dello Stato:
1. per pensione e assicurazione sugli infortuni pagati al Fondo pensioni
2. per assistenza medico-sanitaria pagati al Fondo salute
3. per disoccupazione pagati all'erario
4. per maternità pagati all'erario.

Imposta sulle vincite alle Lotterie (Davek na dobitke od iger na sreco) Questa imposta è applicata sui soggetti che vincono premi alle lotterie nazionali. L'imposta è trattenuta dagli organizzatori a un tasso del 15 per cento.

Imposta sui giochi e le scommesse (Davek od iger na sreco)
Questa imposta viene prelevata sul guadagno netto delle attività di giochi e scommesse. Le concessioni sono tassate ad aliquote progressive che vanno dal 5 al 35 per cento.

Imposta sulle successioni e donazioni (Davek na dediscine in darla)
Questa imposta è pagata dai percettori. Essa è applicata sulla proprietà ereditata o sulle donazioni a valori di mercato. La tassazione è applicata sulla base di aliquote progressive che dipendono dal grado di parentela con il dante causa. Le relazioni sono classificate in quattro classi.
Esistono esenzioni a coniugi e discendenti diretti, agricoltori e altri speciali gruppi.

Imposta sul patrimonio (Davek od premozenja)
L'imposta sul patrimonio è dovuta sugli appartamenti urbani, le seconde case e le imbarcazioni. L'imposta è applicata con diverse aliquote dipendenti dal valore degli immobili o dalla lunghezza delle imbarcazioni. Esistono esenzioni per certi tipi di edifici come quelli agricoli e per scopi industriali oltre agli immobili di interesse culturale.

Imposta sui motoveicoli (Davek na motorna vozila)
L'imposta sui motoveicoli è pagata per l'uso delle strade. L'imposta è pagata dal proprietario e il suo ammontare dipende dal tipo di veicolo.

Imposta sul valore aggiunto (Davek na dodano vrednost - DDV)
L'Iva è una tassa generale sul consumo applicata su una base netta. Essa è compresa nel prezzo ed è pagata dai consumatori sull'acquisto di beni e sulla prestazione di servizi.
Il meccanismo di applicazione è pressoché identico a quello degli altri Paesi comunitari. Tutte le aziende pagano l'Iva, a eccezione di certe attività, come i piccoli imprenditori e gli agricoltori al di sotto di certe soglie, gli esportatori, eccetera. Vi sono due aliquote di imposta:
1. aliquota ordinaria pari al 20 per cento
2. aliquota ridotta pari al 8,5 per cento.

Accise (Trosarine)
Le accise sono prelevate su alcool e bevande alcoliche, oli minerali, gas e derivati del tabacco.
I soggetti tenuti al pagamento delle accise sono i produttori, gli importatori di prodotti e le persone sulle quali il prelievo può essere trasferito per legge. I prodotti predisposti per l'esportazione ne sono esentati.

Dazi doganali
I dazi doganali sono applicati sulle merci importate. Essi sono applicati sull'ammontare del valore delle merci oggetto dell'importazione. Le aliquote di tariffa per le merci industriali variano dallo 0 al 27 per cento. Per alcuni prodotti agricoli le tariffe sono più alte. La Slovenia ha concluso diversi accordi di libero scambio (Ue, Cefta, Efta, Croazia) e le merci provenienti da queste zone sono sottoposte ad aliquote agevolate.

Imposta sui premi di assicurazione (Davek od prometa zavarovalnih poslov)
Questa imposta è prelevata sui premi assicurativi pagati alle compagnie assicurative. L'aliquota è pari al 6,5 per cento.

Imposta sul trasferimento della proprietà immobiliare (Davek na promet nepremicnin) L'imposta è applicata sull'ammontare delle transazioni a un'aliquota del 2 per cento se l'Iva su queste transazioni non è dovuta. L'imposta è dovuta dai venditori se non è convenuto diversamente. Esistono esenzioni per talune tipologie di proprietà immobiliare.

La fiscalità degli enti territoriali: capacità impositiva e destinazione delle entrate tributarie
La Costituzione slovena (articoli 146 e 147) prevede che gli enti locali territoriali, al fine di procurarsi i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti, possano introdurre imposte e altri strumenti di prelievo, alle condizioni previste dalla Costituzione e dalla Legge.
Analogamente a quanto avviene in Italia, i tributi locali in Slovenia vengono istituiti dalla legge statale. Questa ne disciplina gli elementi essenziali, lasciando poi ai Comuni la determinazione di alcuni elementi (ad esempio, le aliquote da applicare) e la riscossione.
Le imposte "comunali" più rilevanti sono quella sul patrimonio, quella sui trasferimenti immobiliari, quella sull'uso delle superfici edificabili. Solo per quest'ultima, in realtà, la legge istitutiva ha effettivamente previsto la potestà dei Comuni di determinare alcuni elementi dell'imposta (analogamente a quanto avviene in Italia per l'Ici).
Le entrate tributarie, prelevate per mezzo degli strumenti sopra descritti, sono destinate allo Stato, agli Enti territoriali, ovvero a entrambi nei modi e nella misura determinata dalla legge.
Le somme provenienti dalla riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono destinate per il 65 per cento allo Stato, per il 35 per cento ai Comuni.
Spettano invece esclusivamente allo Stato le entrate dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'Iva, dell'imposta sulle retribuzioni corrisposte, delle tasse giudiziarie e di altri tributi e tasse minori.
Ai Comuni spettano gli introiti delle imposte sul patrimonio, sui trasferimenti immobiliari, sulle successioni e sulle donazioni, sulle vincite da giochi e da scommesse.


Lanfranco Spinelli e Francesco Abbaticchio

http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articolo&articolo=7440&giornale=7693
leggefiscofinanza
00lunedì 27 dicembre 2004 10:12
La Ue che verrà

L'imposta sul valore aggiunto in Slovenia

Due le aliquote applicate, ordinaria al 20 per cento, ridotta all'8,5 per cento



La conoscenza dell'imposta sul valore aggiunto, nell'ambito dei sistemi fiscali dei Paesi che entreranno a far parte dell'Unione europea il prossimo 1° maggio, è di fondamentale importanza, in quanto uno dei requisiti essenziali, per l'ingresso nell'Unione, è quello di avere un sistema di imposizione indiretta (principalmente Iva e accise) in linea con i dettati dei regolamenti e delle direttive comunitarie. A tal proposito, è d'uopo ricordare che il quadro normativo, all'interno del quale gravitano tutte le imposte sui consumi dei Paesi dell'Unione, è rappresentato principalmente dalla VI direttiva Cee.

L'imposta sul valore aggiunto (Davek na dodano vrednost), in Slovenia, è un'imposta generale sui consumi, applicata alle transazioni su beni e servizi e sulle merci importate.
La legge sull'Iva (n. 89 del 23/12/199[SM=g27989], entrata in vigore nel luglio del 1999, ha subito significative modifiche nell'aprile 2001 e nell'ottobre 2002. La sua struttura appare abbastanza in linea con il dettato delle direttive comunitarie, poiché l'Iva, in Slovenia, ha sostituito la preesistente "Imposta sulla circolazione di beni e servizi" (Prometni davek); recentemente l'Unione europea, pur raccomandando l'adozione di alcune modifiche, ha riconosciuto che gli obiettivi della Slovenia, in materia di Iva, sono stati sostanzialmente raggiunti. Lo stesso vale, volendo allargare un attimo la panoramica, per l'acquis comunitario.

L'Iva è un'imposta applicata a tutte le forniture, di beni e/o servizi tassabili, indipendentemente dagli scopi o dai risultati dell'attività svolta. Soggetti di imposta sono, in primo luogo, tutti coloro che esercitano in modo autonomo un'attività imprenditoriale avente a oggetto:

* la produzione, la trasformazione, la commercializzazione di beni
* la fornitura di servizi
* l'attività estrattiva e quella agricola
* l'attività professionale.

Un contribuente deve far domanda di registrazione, come soggetto Iva, se il valore delle sue forniture, entro gli ultimi dodici mesi, eccede l'ammontare di 5 milioni di talleri sloveni (approssimativamente 22mila euro).

Esiste un'altra soglia di registrazione, riguardante il sistema Iva per gli agricoltori, di 1,5 milioni di talleri (approssimativamente 6mila 500 euro), calcolato secondo le risultanze catastali. Tali soggetti possono, comunque, optare per la volontaria registrazione, ma tale opzione li vincola per un periodo di almeno cinque anni.
Gli organi dello Stato e gli Enti territoriali non sono assoggettati a Iva per le operazioni svolte nell'esercizio delle loro funzioni. Gli altri enti di diritto pubblico sono invece soggetti all'imposta.

Gli uffici finanziari rilasciano, al contribuente richiedente, un codice formato da otto cifre (la partita Iva italiana, invece, è composta di undici cifre).
Si ritiene che una delle differenze fra la normativa slovena e quella degli altri paesi comunitari, Italia compresa, sia la mancanza dell'equivalente della partita Iva. Per esempio, se analizziamo la situazione in Italia, possiamo vedere che un soggetto, esercente un'attività di impresa arte o professione, ha innanzitutto un codice fiscale e, nel momento in cui pone in essere un'attività imprenditoriale o professionale, un numero di posizione Iva. Tale identificativo, per le società e gli enti, coincide. La stessa situazione non si ripropone in Slovenia, dove il numero di registrazione non può essere paragonato alla identica funzione della nostra partita Iva.

Una persona fisica o giuridica, registrata ai fini Iva, deve addebitare l'imposta all'acquirente, ma può detrarre l'imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi per l'uso nei suoi affari prima di aver posto in essere il pagamento. Il versamento del netto rappresenta un'imposta sul valore che il fornitore ha aggiunto alle merci o ai servizi. L'inciso definitivo è sempre il consumatore finale.

Per le merci importate, il valore assoggettabile all'imposta è determinato di concerto con le regole doganali, insieme ai dazi doganali e altri dazi pagati sulle importazioni, e include tutti i costi incidentali, come commissioni, costi di imballaggio, trasporto e assicurazione. In Slovenia, infatti, anche l'autorità doganale ha competenza in merito all'accertamento dell'imposta.

In Slovenia ci sono due aliquote Iva:

* ordinaria, 20 per cento
* ridotta, 8,5 per cento.

L'aliquota ridotta si applica sui seguenti beni:

* alimenti per consumo umano e animale (inclusa la somministrazione nei ristoranti)
* animali vivi, semi, piante e ingredienti per la preparazione di alimenti
* forniture di acqua
* prodotti farmaceutici
* attrezzature mediche e supporti per disabili
* trasporto di passeggeri
* libri, riviste e quotidiani
* diritti dovuti agli autori e compositori e servizi degli artisti
* eventi sportivi e culturali.

La Ddv è applicata quando le merci sono spedite o quando i servizi sono effettuati. Tali eventi si considerano perfezionati quando la fattura viene emessa. Se la fattura non è emessa negli otto giorni successivi alla spedizione delle merci o alla effettuazione del servizio, l'Iva dovrà comunque essere applicata. Quando il pagamento è effettuato in via anticipata, l'Iva si applica come se le operazioni fossero state effettuate.
I servizi continuativi sono considerati come avvenuti nell'ultimo giorno del periodo impositivo al quale la fattura o il pagamento si riferiscono.

L'Iva non viene applicata su alcune fattispecie che riguardano differenti tipi di beni e/o di servizi; l'imposta pagata a monte, sui fattori impiegati nel ciclo produttivo, in questi casi, non può essere richiesta.
In Slovenia, le seguenti forniture sono esenti da Iva, senza detrazione dell'imposta corrispondente pagata sugli acquisti:

1. Attività di pubblico interesse
* cure mediche e ospedaliere
* emoderivati e servizi forniti dagli odontoiatri
* forniture di latte
* servizi sociali
* fornitura di beni e servizi strettamente legati ai bambini o ai giovani
* istruzione scolastica e universitaria
* attività sportive e di educazione fisica
* servizi culturali e forniture di beni a essi connessi
* trasmissioni televisive o radiofoniche
* forniture di servizi di trasporto su mezzi speciali per soggetti con speciali patologie mediche.
2. Altre attività
* assicurazioni e riassicurazioni
* fornitura di edifici o parti di essi e dei suoli sui quali essi insistono, se la fornitura è fatta anteriormente alla prima occupazione o entro un periodo di due anni dalla prima occupazione
* locazioni di proprietà immobiliari
* alcuni servizi finanziari
* francobolli
* fornitura di oro alla Banca di Slovenia
* vendita di terreni al di fuori degli impieghi per edificazione
* giochi e lotterie.

L'Iva deve essere pagata entro la fine del mese successivo al periodo di tassazione. Le persone registrate, cioè i soggetti Iva, devono calcolare l'imposta a debito (da versare all'Erario) e provvedere al versamento della stessa secondo cadenze che possono essere mensili, trimestrali o semestrali.
Anche in questo la disciplina è molto simile a quella delle liquidazioni periodiche che effettua il soggetto Iva in Italia (in Slovenia si parla di soggetti registrati), secondo cadenze dipendenti dal volume di affari.
Il credito di imposta Iva può essere riportato al periodo di liquidazione successivo.
Comunque, ogni soggetto Iva ha la facoltà di chiedere un rimborso di imposta entro 60 giorni dalla presentazione del modello di rimborso dell'imposta, ad eccezione degli esportatori che hanno diritto a tale tipo di trattamento entro un periodo di soli 30 giorni.
In questo la normativa slovena differisce da quella italiana, in quanto il soggetto Iva italiano matura il diritto al rimborso solo dopo la presentazione della dichiarazione annuale ai fini Iva.

I soggetti stranieri assoggettati a imposizione hanno diritto al rimborso dell'Iva pagata, nella repubblica di Slovenia, sulle forniture di beni e servizi e sulle importazioni degli stessi se le condizioni stabilite dalla legge sono soddisfatte:

1. il contribuente non esercita attività imprenditoriale o professionale nella repubblica di Slovenia
2. l'Iva è stata pagata nel corso dell'attività e potrebbe essere rimborsata se il soggetto fosse residente in Slovenia
3. devono sussistere le condizioni di reciprocità con il Paese nel quale il contribuente ha la propria sede.

I rimborsi sono eseguiti dall'ufficio di Lubiana dopo l'esame della richiesta fatta dal soggetto straniero o dal suo rappresentante legale. Quando la richiesta del rimborso Iva si riferisce a un periodo di almeno sei mesi, il rimborso minimo richiesto non deve essere inferiore a 50mila sit (talleri sloveni) pari a circa 220 euro. Quando, invece, il periodo di riferimento è l'anno solare o, comunque, un periodo superiore a sei mesi, l'ammontare del rimborso non può essere inferiore a 12mila sit, pari a circa 83 euro.
Le persone fisiche non esercenti attività assoggettabili all'imposta Iva hanno diritto a un rimborso di imposta (fanno eccezione gli oli minerali, i derivati del tabacco e le bevande alcoliche) quando il valore delle merci eccede i 15mila sit (circa 66 euro). Il rimborso di imposta è possibile entro sei mesi dalla richiesta.
La repubblica di Slovenia appare molto attenta alla problematica dei rimborsi Iva, specie nei confronti degli investitori stranieri, in quanto tale sistema viene considerato in primo luogo come una leva strategica per stimolare gli investimenti interni, e, in seconda battuta, per favorire l'afflusso di valuta pregiata dall'estero. Sarà interessante verificare un eventuale cambiamento di politica con l'ingresso nell'Unione europea prima (1° maggio 2004), e nell'area Euro dopo (entro il 2007).

Sostanzialmente, il sistema dell'imposta sul valore aggiunto, in Slovenia, appare molto simile a quello italiano, in quanto, come già accennato in precedenza, i sistemi dei Paesi comunitari devono essere in linea con la VI direttiva Cee. È curioso notare come il contribuente sloveno, a differenza di quanto avviene nella gran parte degli altri Paesi, perda il diritto alla detrazione dell'imposta, qualora la fattura non contenga tutti gli elementi tassativamente previsti dalla legge. È auspicabile che, nel futuro, anche il sistema fiscale sloveno possa diventare più flessibile, mutuando istituti come il nostro ravvedimento operoso.

Lanfranco Spinelli e Massimiliano Ciuffini
http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articolo&articolo=7737&giornale=7859
leggefiscofinanza
00lunedì 27 dicembre 2004 10:38
La Ue che verrà

Le accise in Slovenia

Politica antifumo anche da parte del governo di Lubiana
Il prelievo fiscale sul prezzo delle sigarette è passato al 57 per cento



Le accise (trosarine) sono imposte indirette speciali, dovute quando vengono prodotti (accise di fabbricazione) o importati in Slovenia (accise o anche dazi sulle importazioni) bevande alcoliche, tabacchi, prodotti petroliferi e gas.
L'introduzione della disciplina sulle accise (unitamente a quella dell'Iva) ha costituito uno dei passaggi più importanti nell'armonizzazione del sistema delle imposte indirette sloveno con quello dei Paesi dell'Ue.
La legge istitutiva ha infatti abrogato le imposte speciali sulla circolazione (posebni prometni davki) degli alcolici e delle sigarette, attraendo nel proprio campo di applicazione le operazioni di cessione di questi beni.
Le accise sono state introdotte nel 1999 e la relativa legislazione appare abbastanza in linea con le vigenti direttive comunitarie sull'armonizzazione delle accise nel mercato interno. La loro implementazione ha seguito un percorso molto simile, ma parallelo, a quello dell'Iva (Ddv).
I soggetti tenuti al pagamento delle accise sono i produttori o gli importatori dei prodotti assoggettabili o i soggetti ai quali tale obbligo può essere trasferito per legge. Fra questi sono inclusi i piccoli produttori di vino e di bevande fermentate.

L'assoggettamento all'imposta è sospeso:

* durante le fasi della lavorazione e dell'immagazzinamento dei prodotti all'interno di magazzini doganali autorizzati
* durante il trasporto dei prodotti fra magazzini doganali, ovvero destinati all'esportazione.

Il magazzino doganale può essere gestito da una persona fisica o giuridica, alla quale l'autorità doganale abbia rilasciato la licenza di gestire un magazzino nel quale i prodotti tassati possano essere prodotti, custoditi, ricevuti o distribuiti in regime di sospensione d'imposta.

L'incidenza delle accise può essere apprezzata nelle seguenti tabelle distinte in tre macrocategorie:

1. accise sugli alcoli e sulle bevande alcoliche
2. accise sui prodotti petroliferi e sul gas
3. accise sui tabacchi.

Le tariffe indicate sono espresse in euro per unità di misura, tenuto conto che la nostra moneta ha un cambio pari a circa 235 talleri sloveni (1 euro = 235 sit).

Accise sugli alcoli e sulle bevande alcoliche

Prodotto EURO/ettolitro
Vini 0,0
Vini spumanti 0,0
Birra (per ogni 1% di volume di alcol) 7,1
Bevande ottenute tramite fermentazione 0,0
Prodotti intermedi 65,1
Alcol Etilico (per ogni 1% di volume di alcol) 7,2


Accise sui prodotti petroliferi e sul gas

Prodotto
Euro / 1000 litri (se non diversamente specificato)
Corrente Massimo
Benzina super (vendita non autorizzata) 350,1 618,7
Benzina senza piombo 394,9 521,0
Gasolio usato come propellente 275,5 455,9
Gasolio usato a fini industriali e commerciali 137,8 228,0
Gasolio per riscaldamento 32,6 448,8
Gas liquido e metano usato come propellente (per 1000 kg) 139,8 209,7
Gas liquido e metano usato per usi commerciali e riscaldamento (per 1000 kg) 0,0 0,0
Kerosene usato come propellente 271,8 455,9
Kerosene usato per scopi industriali e commerciali 135,9 228,0
Kerosene usato per riscaldamento 21,7 32,6
Olio combustibile (per 1000 kg) 13,0 32,6


Accise sui tabacchi

Prodotto % del prezzo di vendita al dettaglio
Sigarette 57
Sigari 5
Tabacco trinciato fine 30
Altre tipologie di tabacchi 20


Alcune merci sono esentate dal pagamento dell'accisa, incluse quelle che sono destinate all'esportazione o per la spedizione in ambito diplomatico, per le organizzazioni internazionali o quando sono usate come campioni per analisi, o necessarie per test o per la ricerca scientifica.

Gli oli minerali sono esentati dalle accise quando sono impiegati nell'ambito del trasporto pubblico aereo e marittimo e per la pesca. Lo stesso avviene per la produzione di energia elettrica.
L'alcol e le bevande alcoliche sono esentati dal pagamento delle accise quando sono usati come materia prima per la produzione di medicinali o di aceto o per la produzione di alimenti.

L'imposta viene liquidata e versata assumendo il mese solare quale periodo d'imposta. Il versamento deve essere fatto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (ad esempio, le accise dovute per il mese di gennaio devono essere versate entro il 28 febbraio).

Sia per le accise che per l'Iva sono in corso di implementazione i sistemi di controllo in ambito comunitario, come il Clo (Central Liaison Office) per l'Iva e l'Elo (Excise Liaison Office) per le accise.

L'esame delle accise dovute sugli oli minerali e sui tabacchi evidenzia come in Slovenia ci sia una grande attenzione alla tutela dell'ambiente e della salute. Infatti, dalla lettura della tabella sugli oli minerali si può vedere come il Fisco non assoggetti ad accisa il gas metano, un gas sostanzialmente "pulito". Sul fronte dei derivati del tabacco possiamo evidenziare che l'accisa sulle sigarette era pari al 53 per cento del prezzo al dettaglio all'inizio del 2003 e che nell'arco di un anno abbia subito un primo aumento al 55 per cento nel luglio del 2003, per passare poi al 57 per cento nel gennaio del corrente anno; appare chiaro come, accanto a obiettivi di prelievo fiscale, ci sia anche la volontà di portare avanti politiche analoghe a quelle di altri Paesi comunitari, fra cui anche l'Italia.

Lanfranco Spinelli e Massimiliano Ciuffini

http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articolo&articolo=7825&giornale=8049
leggefiscofinanza
00lunedì 27 dicembre 2004 11:00
La Ue che verrà

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche in Slovenia

L'aliquota ordinaria è del 25%; quella ridotta, non inferiore al 10%,
si applica alle compagnie operanti nelle zone economiche speciali



Prima di iniziare la trattazione di questa tipologia di imposta è opportuno fare una specificazione che non è di natura tributaria, ma attiene ai principi di diritto commerciale sostanziale, sul diverso concetto di "personalità giuridica" fra l'ordinamento italiano e quello sloveno. Nel nostro Paese la personalità giuridica viene acquisita solo dalle società di capitali; in Slovenia, invece, tutte le società commerciali, sia di persone che di capitali (a eccezione delle società non registrate), sono per definizione persone giuridiche in base agli articoli 1, 2 e 3 della Legge sulle Società commerciali.
Questo tipo di differenza viene superata, dal punto di vista tributario, con l'avvento della nostra Ires, entrata i vigore il 1° gennaio 2004, in quanto questa imposta viene applicata a tutte le società commerciali, pur rimanendo la già citata distinzione civilistica fra società di persone e società di capitali. In particolare, la possibilità della tassazione per trasparenza del reddito prodotto dalle società di capitali, a determinate condizioni, avvicina notevolmente i due sistemi tributari.
L'imposta che andiamo a descrivere presuppone la produzione di un reddito (precisamente di un utile di esercizio) da parte di una persona giuridica ed è entrata in vigore nell'ordinamento sloveno a partire dal 1° gennaio 1994.

Tutte le persone giuridiche, che esercitano attività commerciali e che hanno la sede legale in Slovenia, sono soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (società, fondi di investimento, banche, compagnie di assicurazione, cooperative, imprese pubbliche e le altre persone giuridiche) e si parla in Slovenia di imposta sul reddito delle società (Davek od dobicka pravnih oseb). Le persone giuridiche non residenti sono soggette a quest'imposta fino a concorrenza del reddito che risulta prodotto a seguito di attività produttive espletate in Slovenia. Se un'unità operativa di un'azienda estera è regolata da una convenzione sulle doppie imposizioni, si applica la condizione del trattato. Gli articoli 4 e 5 della Legge definiscono l'attività esercitata stabilmente e la stabile organizzazione, recependo le nozioni normalmente contenute nelle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione.

La normativa slovena disciplina il concetto di "stabile organizzazione", statuendo che si è di fronte a questa tipologia di soggetti quando si ha un'unità operativa nella quale o tramite la quale il soggetto svolge, totalmente o parzialmente, la propria attività in Slovenia.
Sono stabili organizzazioni:

* le sedi amministrative, le filiali, gli uffici
* gli stabilimenti, i laboratori
* le miniere, le cave e altri luoghi di sfruttamento delle risorse naturali
* i cantieri o gli altri luoghi nei quali si svolgono lavori di costruzione o montaggio che durino oltre i dodici mesi.

Esiste un numero limitato di persone giuridiche che è esente dal pagamento di questa imposta, ad esempio:

* la Banca di Slovenia
* le imprese pubbliche e gli enti pubblici con capitale di proprietà dello Stato o dei Comuni
* le cosiddette imprese di disabili (invalidska podjetja), cioè quelle società di capitali (Spa, Srl e Sapa), munite di nulla-osta governativo, che nel corso dell'anno impieghino o abilitino al lavoro disabili in percentuale non inferiore al 40 per cento della forza lavoro (articolo 569 della Legge sulle Società commerciali)
* i fondi d'investimento, se distribuiscono entro il 30 novembre almeno il 90 per cento dei profitti conseguiti nel precedente anno d'imposta
* gli enti pubblici, tranne per le attività a fini di lucro da essi svolte
* le associazioni, le comunità religiose, le fondazioni pubbliche e private, gli altri enti e organizzazioni aventi finalità ecologiche, umanitarie, filantropiche, e altri scopi non lucrativi, tranne che per le attività a fini di lucro da essi svolte.

La base imponibile si determina prendendo quale riferimento i dati risultanti dal bilancio d'esercizio, redatto applicando correttamente i principi contabili.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta, l'utile viene determinato apportando ai dati del bilancio d'esercizio le rettifiche in aumento e in diminuzione nei modi prescritti dalla legge.

Sui ricavi devono essere operate le seguenti rettifiche in diminuzione:

* utili da partecipazioni, nel caso in cui siano tassati alla fonte mediante ritenuta a titolo d'imposta
* utili conseguiti da partecipazioni in società estere, se l'imposta è stata già versata nel Paese estero
* accantonamenti utilizzati dal soggetto d'imposta, ma già sottoposti a prelievo impositivo.

In precedenza, anche gli interessi derivanti da titoli emessi dallo Stato o da Enti territoriali erano soggetti a rettifica in diminuzione, mentre oggi sono computati nella determinazione del reddito imponibile.

Le rettifiche in aumento che devono essere eseguite sui ricavi sono le seguenti:

* differenza fra i prezzi di trasferimento per prodotti e servizi e il prezzo normale per prodotti e servizi dello stesso genere, aventi le stesse caratteristiche
* differenza fra gli interessi calcolati facendo riferimento al tasso medio ponderato interbancario e il tasso applicato alle società del gruppo.

I costi sono deducibili se sono inerenti all'attività e, per tali, la Legge intende quelli:

* direttamente imputabili all'espletamento dell'attività
* che ne sono conseguenza necessaria, direttamente sostenuti per produrre utili.

Non sono deducibili:

* le imposte sul reddito delle persone fisiche pagate dai soci
* le sanzioni pecuniarie
* gli interessi di mora, dovuti per il tardivo pagamento di imposte e contributi
* i costi per la copertura di perdite degli esercizi precedenti
* gli accantonamenti per i fondi di copertura di perdite future
* le rettifiche di valore e i crediti estinti nei confronti di dipendenti, soci o soggetti collegati.

Sono parzialmente deducibili:

* i prezzi di trasferimento fino al loro valore normale per prodotti dei servizi aventi le stesse caratteristiche
* gli interessi passivi per i finanziamenti effettuati dai soci, fino alla loro concorrenza con il tasso medio ponderato interbancario
* gli stipendi erogati al personale, fino all'ammontare indicato nei contratti collettivi
* i rimborsi di spese relative al rapporto di lavoro (viaggio, trasporto, pasti, gratifiche per le festività, trattamento di fine rapporto, compensi a tirocinanti e apprendisti) fino all'ammontare previsto con provvedimento del Governo
* gli accantonamenti per rischi e oneri, fino al 70 per cento degli oneri sostenuti
* le spese di rappresentanza (acquisto e utilizzo di prodotti propri, di beni e servizi a fini di rappresentanza nei rapporti con i propri partner commerciali; gettoni di presenza e rimborsi spese agli amministratori e ai membri del consiglio di sorveglianza) fino al 70 per cento del costo sostenuto
* le donazioni a organizzazioni umanitarie, culturali, scientifiche, didattiche, sportive, ecologiche e religiose, fino allo 0,3 per cento dei ricavi.
* gli ammortamenti, nelle percentuali massime prescritte dalla Legge.

Le scorte possono essere valutate scegliendo alternativamente il metodo Lifo, Fifo o quello del costo medio ponderato. La variazione del metodo prescelto, motivata e corredata dall'illustrazione dei suoi riflessi fiscali, dovrà essere esposta nella nota integrativa.
Le perdite possono essere suddivise in cinque esercizi (tranne nei casi di fusione e di tassazione di società collegate).

Norme Agevolative
Alcune fra le più importanti agevolazioni a favore degli investimenti delle imprese sono state introdotte dalla Legge sotto forma di deduzioni dal reddito imponibile:

Fattispecie di agevolazione Aliquota deducibile dall'imponibile
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, inclusa la locazione finanziaria di immobilizzazioni materiali. 40 % dell'ammontare dell'investimento, per un importo non eccedente la base imponibile
Accantonamento di fondi destinati ad investimenti futuri 10 % dell'ammontare della base imponibile
Assunzione di:
* Apprendisti o dipendenti, a tempo indeterminato e per almeno due anni, al primo impiego;
* Lavoratori disoccupati iscritti da almeno sei mesi al collocamento 30 % delle retribuzioni corrisposte
Assunzione di lavoratori invalidi 50 % delle retribuzioni corrisposte
Assunzione di lavoratori invalidi al 100 % o sordomuti 70 % delle retribuzioni corrisposte

Aliquote d'imposta
L'aliquota ordinaria di tassazione è del 25 per cento, sebbene un'aliquota ridotta, che non può essere inferiore al 10 per cento si applica, a determinate condizioni, alle compagnie operanti nelle Zone economiche speciali.
Gli utili distribuiti a soggetti non residenti sono assoggettati alla ritenuta alla fonte del 15 per cento, se non sia diversamente disposto dai trattati contro la doppia imposizione internazionale. La Legge prevede che gli utili distribuiti, che abbiano già scontato l'applicazione dell'imposta sugli utili delle persone giuridiche, non siano più soggetti all'imposta quando vengono distribuiti ad altri soggetti obbligati al pagamento di essa.

Liquidazione e versamento dell'imposta
Il soggetto d'imposta provvede egli stesso alla liquidazione dell'imposta dovuta per l'anno fiscale precedente.
Il contribuente presenta all'Amministrazione tributaria, su supporto cartaceo o magnetico, l'apposito modello di liquidazione dell'imposta sugli utili (dichiarazione).
La dichiarazione va presentata all'ufficio imposte (Davcni Urad) presso il quale il contribuente è iscritto al registro tributario (Davcni Register), ossia in cui i suoi dati sono stati registrati all'atto dell'attribuzione del codice fiscale.
Il modello di liquidazione va presentato allegando a esso copia dello stato patrimoniale, del conto economico, del prospetto di impiego degli utili e di copertura delle perdite, consuetudine non più applicata in Italia.
La dichiarazione va presentata entro i seguenti termini:
o 31 marzo
o 15 aprile, se si tratta di bilancio consolidato.

Il contribuente deve versare acconti d'imposta infrannuali, il cui ammontare va riportato nella dichiarazione dei redditi e che hanno periodicità mensile o trimestrale in proporzione all'ammontare della base imponibile risultante dall'ultima dichiarazione.
Per i soggetti che iniziano l'attività, la determinazione della periodicità e dell'ammontare dell'acconto è rimessa a un provvedimento dell'ufficio.
L'imposta a debito risultante dalla dichiarazione va versata entro i trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione.
Il contribuente può chiedere, all'atto della presentazione della dichiarazione, il rimborso dell'eventuale eccedenza di imposta da lui versata a titolo di acconto e l'ufficio deve corrispondere il rimborso entro trenta giorni dalla richiesta.



Lanfranco Spinelli e Massimiliano Ciuffini
http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articolo&articolo=8238&giornale=8245
leggefiscofinanza
00lunedì 27 dicembre 2004 11:16
La Ue che verrà

L'imposta sul reddito
delle persone fisiche in Slovenia - 1

Struttura, redditi non imponibili, soggetti d'imposta, deduzioni
e agevolazioni, base imponibile e aliquote d'imposta



La struttura dell'imposta sui redditi (dohodnina)
Per far intendere al lettore italiano la struttura e l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in vigore in Slovenia, si ritiene utile descriverla comparandola con la corrispondente disciplina Irpef italiana.
Com'è noto, l'Irpef italiana configura una pluralità di tipi di reddito, precisamente redditi da lavoro dipendente, redditi da lavoro autonomo, redditi d'impresa, redditi fondiari, redditi da capitale, redditi diversi. Il reddito imponibile complessivo del soggetto d'imposta è ottenuto sommando gli imponibili relativi alle singole categorie di reddito. L'Irpef è calcolata sul reddito imponibile complessivo. Essa è, pertanto, un'imposta avente una struttura "unitaria".
L'imposta sui redditi slovena è uno strumento tributario avente una struttura complessa.
Infatti, la legge non si limita a individuare le categorie di reddito soggetto a imposizione, ma istituisce, per ciascuna di esse, un'imposta corrispondente, per la quale determina i redditi imponibili, i soggetti d'imposta, gli oneri deducibili, l'aliquota di imposta.
La tabella seguente enumera i singoli tipi di reddito e le rispettive imposte



I redditi, rientranti nelle singole categorie, sono assoggettati, nel corso dell'anno fiscale, alle corrispondenti imposte, che la stessa legge definisce "specifiche" rispetto all'imposta sui redditi.
Al verificarsi dell'evento imponibile, il contribuente (o il sostituto d'imposta) dovrà, nei modi e nei termini prescritti dalla legge, provvedere al versamento delle imposte e a espletare gli altri adempimenti (come, ad esempio, le dichiarazioni dei redditi).
Il meccanismo di funzionamento è, in sostanza, analogo o coincidente con quello della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto.
L'imposta sui redditi delle persone fisiche (dohodnina) è liquidata e versata, su base annua, nell'anno successivo a quello d'imposta, sulla base dei corrispondenti dati riportati nella dichiarazione dei redditi.
Sul reddito imponibile ai fini dell'imposta dovranno essere operate le deduzioni consentite dalla legge. Si ottiene così la base imponibile ai fini dell'imposta sui redditi, sulla quale andrà calcolata l'importo dovuto. Da quest'importo andranno detratte le imposte "specifiche" versate durante l'anno.

Le differenze sono apprezzabili anche per quanto riguarda gli adempimenti:

Adempimenti Italia Slovenia
Dichiarazione dei redditi Il contribuente deve dichiarare tutti i redditi percepiti. Il contribuente deve esporre nella dichiarazione tutti i redditi imponibili percepiti, ma non deve calcolare l'imposta dovuta
Liquidazione dell'imposta Nella dichiarazione dei redditi, il contribuente deve provvedere alla liquidazione dell'imposta dovuta (autoliquidazione) Il contribuente non provvede all'autoliquidazione dell'imposta. La liquidazione dell'imposta (a debito o a credito) è effettuata dall'ufficio Imposte competente per territorio, utilizzando i dati contenuti nella dichiarazione e quelli comunicati dagli eventuali sostituti d'imposta.
Versamento dell'imposta Il contribuente deve provvedere egli stesso al versamento dell'imposta dovuta e autoliquidata in base della dichiarazione L'ufficio comunica al contribuente l'ammontare dell'imposta (a credito o a debito). In conformità a questo provvedimento egli versa l'imposta dovuta o riceve il rimborso dell'eccedenza versata.
Controllo dell'Amministrazione Il controllo investe la correttezza della dichiarazione, la determinazione dell'imposta e il suo versamento. È successivo alla presentazione della dichiarazione e al versamento dell'imposta. L'attività di liquidazione d'imposta (e d'irrogazione di eventuali sanzioni) si svolge contestualmente a quella di controllo.


Redditi non imponibili
Non tutti i redditi percepiti dalle persone fisiche, infine, sono soggetti all'imposta che qui si descrive. Le eccezioni più importanti riguardano:

* gli interessi derivanti da depositi bancari e quelli maturati da titoli di Stato
* i sussidi sociali e gli assegni alimentari
* le liquidazioni derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro, percepite in base alla relativa legislazione
* una parte rilevante del reddito percepito dagli studenti.

Soggetti d'imposta
In via generale, salve le disposizioni speciali relative alle varie imposte, sono tenute al versamento dell'imposta "annuale" le persone fisiche residenti in Slovenia, che abbiano percepito redditi all'interno dello Stato.
È residente in Slovenia chi vi abbia la residenza stabile (stalno prebivalisce), che coincide sempre con la residenza anagrafica.
I redditi conseguiti dai non residenti sono assoggettati all'imposta se tali soggetti hanno abitato nello Stato per almeno sei mesi continuativamente. I versamenti infrannuali delle imposte "specifiche" effettuati da contribuenti non residenti in Slovenia sono calcolati non come acconti sull'imposta annuale, bensì come versamenti a titolo definitivo.

Deduzioni e agevolazioni per la determinazione dell'imponibile
Oltre a quelle che si trovano nelle discipline delle singole imposte, ve ne sono delle altre che riguardano l'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi.
Un'agevolazione, applicabile a tutti i contribuenti, è quella che consente di dedurre un importo pari all'11 per cento del salario medio annuale in Slovenia.
Altre agevolazioni d'ordine generale:

* 100 per cento del salario medio annuale se il contribuente è un disabile
* 40 per cento del salario medio annuale se il contribuente è uno studente (sempreché il reddito gli derivi dalla sua attività di studio)
* 8 per cento del salario medio annuale se il contribuente supera l'età di 65 anni.

Per le famiglie con membri a carico:

* 10 per cento del salario medio annuale per il primo figlio o per altro membro a carico, con un 5 per cento aggiuntivo per ogni ulteriore figlio
* se il figlio a carico è disabile, la percentuale di agevolazione è del 50 per cento del salario medio annuale.

Altre deduzioni specifiche sono riconosciute per determinate spese, sino alla concorrenza del 3 per cento della base imponibile:

* acquisto di titoli di Stato sloveni a lungo termine
* acquisto, edificazione o manutenzione di un'immobile o di porzione di esso a fini abitativi, nonché eliminazione delle barriere architettoniche
* somme impiegate per la manutenzione di beni di valore artistico e architettonico di proprietà del contribuente ovvero per l'acquisto di opere di arti figurative, di libri e dischi pregiati
* premi e contributi volontariamente corrisposti dal contribuente per polizze pensionistiche e di invalidità non obbligatorie
* somme destinate all'acquisto di medicinali e apparecchi e attrezzature sanitarie e ortopediche
* acquisto di libri di testo e di altra letteratura specialistica
* spese d'iscrizione scolastica e quelle destinate all'istruzione
* donazioni a organizzazioni con fini umanitari, culturali, d'istruzione, sportivi, d'aiuto agli invalidi, religiosi, ecologici
* quote di iscrizione a sindacati e partiti politici
* acquisto di azioni di fondi statali o privati, aventi come oggetto lo sviluppo scientifico e tecnologico
* acquisto di beni con ridotto consumo d'acqua, elettricità o il cui utilizzo abbia un basso impatto ambientale.

Base imponibile e aliquote d'imposta
La base imponibile è determinata dalla sommatoria dei vari redditi parziali, operate le deduzioni previste.
Il reddito imponibile totale è assoggettato a un'imposta progressiva, che contempla sei scaglioni e sei corrispondenti aliquote.






Lanfranco Spinelli e Massimiliano Ciuffinihttp://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articolo&articolo=8463&giornale=8487
leggefiscofinanza
00lunedì 27 dicembre 2004 11:17
La Ue che verrà

L'imposta sul reddito delle persone fisiche in Slovenia - 2

Le imposte "specifiche" sui redditi, la dichiarazione dei redditi



LE IMPOSTE "SPECIFICHE" SUI REDDITI
L'imposta sui redditi da lavoro (Davek od osebnih prejemkov)
Soggetti d'imposta sono i percettori dei redditi sotto indicati, siano residenti o non residenti.
Presupposto dell'imposta è la percezione, da parte di soggetti residenti, dei seguenti redditi:

* retribuzioni derivanti da un rapporto di lavoro
* pensioni
* compensi erogati in base a un contratto d'opera (pogodba o delu) o alla prestazione di servizi e attività resi in base a un'altra obbligazione
* altre retribuzioni e gratifiche.

Non sono soggetti all'imposta:

* i sussidi per invalidità e assimilati
* i sussidi sociali
* le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro per i lavoratori in soprannumero a causa dello stato della tecnologia aziendale
* i sussidi di disoccupazione
* le gratifiche, nei casi specificamente previsti dalla legge
* redditi dei diplomatici stranieri
* i rimborsi spese ai dipendenti, nei limiti consentiti dalla legge.

L'imposta è applicata progressivamente con scaglioni d'imposta, determinati prendendo come riferimento il valore del salario medio mensile nella Repubblica di Slovenia (Smm), calcolato nel mese precedente a quello in cui viene erogato il salario.



L'imposta sui redditi agricoli e da terreni (Davek od dohodka iz kmetijstva)
Soggetti d'imposta sono il proprietario ovvero l'affittuario di un terreno agricolo o boschivo, iscritto al Catasto dei terreni anteriormente al 31 dicembre dell'anno d'imposta, in base alle norme che disciplinano la determinazione e l'accertamento di tale reddito.
Se i beni sono oggetto di comunione pro indiviso, soggetto d'imposta sarà un solo soggetto, quale rappresentante della comunione.
Presupposto dell'imposta è il possesso di un reddito ritratto da un terreno agricolo o boschivo, come appena descritto. Il reddito imponibile è dato dal reddito catastale (katastrski dohodek).
Se il bene è dato in affitto, il proprietario affittante ha diritto di dedurre dall'imponibile la quota del reddito catastale corrispondente alla parte affittata, avuto riguardo ai dati contenuti nel contratto e nelle risultanze catastali.
La legge consente:

* di dedurre dalla base imponibile una somma pari al 25 per cento del valore degli investimenti operati con mezzi propri, per un periodo di quattro anni, se gli investimenti abbiano come oggetto locali per l'agriturismo, fabbricati, acquisto di mezzi agricoli e forestali, eccettuati i rimboschimenti
* di operare deduzioni temporanee, in presenza di fatti economicamente significativi, quali la messa a dimora di nuove piante, coltivazione di terreni incolti, costruzione di opere di difesa del suolo quali dighe, canali e simili
* di godere d'esenzioni di imposta in alcuni casi, quali quelli di terreni sui quali siano realizzate opere per la difesa del suolo da inondazioni, ovvero di terreni siti in prossimità di elettrodotti.

Le aliquote sono determinate assumendo come parametri la residenza del soggetto d'imposta e il salario medio annuale percepito in Slovenia nell'anno d'imposta (Sma), come esposto nella tabella seguente:



L'imposta sui redditi d'impresa e da attività (Davek od dohodkov iz dejavnosti)
Soggetti d'imposta sono le persone fisiche che svolgono un'attività per la quale è necessaria la registrazione, ovvero l'iscrizione in qualsiasi pubblico registro o albo nel territorio della Slovenia.
L'imposizione colpisce l'utile conseguito dall'imprenditore o dal professionista se questi ritrae dall'attività in esame la sua unica fonte di reddito.
Le deduzioni sono ammesse nei seguenti casi:

* riporto a nuovo delle perdite degli esercizi precedenti
* investimento di mezzi propri in immobilizzazioni (che danno titolo a operare una riduzione dell'imponibile pari al 10 per cento); se l'investimento non si realizza, il quinto anno tale importo diventa imponibile
* assunzioni di lavoratori al primo impiego e di disabili
* investimenti già effettuati in immobilizzazioni (esclusi autoveicoli); è deducibile il 40 per cento del loro ammontare.

L'imposta è applicata progressivamente con scaglioni d'imposta, determinati prendendo come riferimento il valore del salario medio annuale nella Repubblica di Slovenia (Sma), calcolato nell'anno della dichiarazione del reddito.



L'imposta sui redditi da capitale (Davek od dobicka iz kapitala)
I redditi soggetti all'imposta sono quelli derivanti:

* dalla rivendita di immobili, se effettuata entro i tre anni dalla data dell'acquisto, senza che rilevino le modifiche apportate all'immobile, e dedotte le imposte versate dal venditore
* dalla vendita di titoli di credito e altre partecipazioni nel capitale di società commerciali e cooperative, se la vendita è avvenuta entro i tre anni dall'acquisto, dedotte le imposte versate dal venditore.

Il venditore non deve pagare l'imposta sui redditi da patrimonio (caso di esenzione) se la cessione non è soggetta all'imposta sui trasferimenti immobiliari (davek na promet nepremicnin).
La base imponibile è data dalla differenza tra il prezzo di vendita e quello d'acquisto. L'importo va eventualmente sottoposto a rivalutazione. Deve essere dedotto l'importo corrispondente alle imposte pagate in sede d'acquisto del bene.
L'aliquota d'imposta è pari al 30 per cento.

Imposta sui redditi da patrimonio (Davek od dohodkov iz premozenja)
Soggetti d'imposta sono i possessori di redditi conseguiti tramite:

* partecipazione alla ripartizione di utili
* interessi attivi di mutui concessi a persone fisiche o giuridiche (esclusi quelli derivanti da depositi bancari, obbligazioni e simili)
* canoni di affitto di fondi rustici e dei beni strumentali all'attività, d'immobili, di mezzi di trasporto e di altre proprietà.

La base imponibile è determinata in maniera differente a seconda della fonte di reddito:

* utili ripartiti: è data da ciascuno dei singoli proventi, al quale si aggiunge l'ammontare dell'acconto dell'imposta in parola, già detratto e versato da parte del soggetto che abbia distribuito gli utili, in base alla legge sull'imposta sui profitti delle persone giuridiche. Su tali proventi si opera una deduzione sotto forma di abbattimento del 40 per cento dell'imponibile
* interessi attivi su mutui: è data dalla differenza fra l'ammontare degli interessi e la parte di essi corrispondente alla rivalutazione, calcolata utilizzando l'indice di crescita dei prezzi al dettaglio relativo al periodo in cui il mutuo è stato concesso.
* canoni di affitto di terreni e di beni strumentali: è determinata deducendo dall'imponibile le spese effettivamente sostenute (manutenzioni, amministrazione, imposte, spese generali)
* canoni di locazione di immobili e di altre proprietà (non di terreni e di beni strumentali alla coltivazione): si determinano o deducendo dall'ammontare dei canoni incassati le spese effettivamente sostenute, ovvero abbattendo l'imponibile rispettivamente del 40 per cento nel caso di locazione di alloggi, autorimesse e locali d'affari e del 60 per cento se vengono locati alloggi ammobiliati.

L'aliquota è pari al 25 per cento.

L'imposta sui redditi da diritti di proprietà intellettuale (Davek od dohodkov iz premozenskih pravic)
Il presupposto d'imposta è dato dal conseguimento di redditi derivanti:

* da diritti d'autore
* da invenzioni, marchi e innovazioni tecnologiche, a prescindere da come sia disciplinata la loro protezione nella legislazione in materia.

La legge slovena denomina questi diritti "premozenjske pravice" (letteralmente "diritti patrimoniali"), facendo riferimento all'ampia categoria dei diritti aventi contenuto patrimoniale (nella quale rientrano sia i diritti reali che quelli d'obbligazione). La dizione non deve trarre in inganno: non si tratta, infatti, dei redditi da patrimonio, disciplinati e tassati da altro strumento impositivo nell'ambito della medesima legge.
La base imponibile è data dai proventi percepiti. Una deduzione è ammessa, alternativamente, per le spese effettivamente sostenute ovvero mediante abbattimento dell'imponibile nella misura del 40 per cento.
L'aliquota applicata è pari al 25 per cento.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Come detto, i percettori di redditi imponibili, considerati dalla legge quali residenti, devono presentare la dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
Sono esonerati da tale obbligo:

* i contribuenti, il cui reddito imponibile non superi l'11 per cento del salario medio, riferito all'anno d'imposta per il quale si presenta la dichiarazione
* coloro che abbiano conseguito redditi da prestazioni di lavoro studentesco temporaneo o periodico, rese nell'ambito di organizzazioni giovanili o studentesche che svolgano attività d'intermediazione in base a un contratto di concessione, se il reddito imponibile non eccede il 51 per cento del salario medio annuale
* i contribuenti la cui sola fonte di reddito sia la pensione, se nel corso dell'anno d'imposta non abbiano versato acconti.

Alla pluralità di tipi di reddito e d'imposte corrisponde, ovviamente, una pluralità di dichiarazioni.
I documenti giustificativi utilizzati per la compilazione della dichiarazione vanno conservati dal contribuente per un periodo di cinque anni a partire dal giorno in cui è divenuto definitivo il provvedimento di liquidazione.
L'attività di liquidazione dell'imposta compete, come sopra accennato, alla succursale dell'ufficio delle Imposte competente, alla quale la dichiarazione va presentata.
L'attività dell'ufficio si basa, oltre che sulle dichiarazioni dei redditi presentate, anche sulle seguenti comunicazioni prescritte dalla legge:

* i datori di lavoro (persone giuridiche o imprenditori individuali, enti pubblici) devono far pervenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello d'imposta tutti i dati dei pagamenti d'imposta effettuati nell'anno per conto dei soggetti.
* le Amministrazioni catastali comunali devono comunicare i dati catastali di proprietari e dei titolari di diritti d'uso e di usufrutto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello d'imposta.

L'Amministrazione tributaria provvede alla liquidazione dell'imposta dovuta, adottando un proprio provvedimento di liquidazione. Quindi ne dà comunicazione al contribuente. Il contribuente dovrà versare l'imposta nei modi e nei termini prescritti dalla legge.




Lanfranco Spinelli e Massimiliano Ciuffini
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00lunedì 27 dicembre 2004 11:38
La Ue che verrà

Le imposte sul patrimonio in Slovenia

Per i proprietari d'immobili nuovi adibiti ad abitazione
è prevista un'esenzione temporanea della durata di dieci anni



In Slovenia esiste un'imposta patrimoniale (davek od premozenja) istituita nel 1988 e modificata più volte negli anni 1992, 1993, 1996, 1998 e 1999. In modo approssimativo, possiamo dire che l'imposta corrispondente in Italia è l'Ici che, però, è prelevata direttamente dai Comuni.
Soggetti passivi sono coloro che risultano proprietari, ovvero usufruttuari di edifici (o parti di essi), unità immobiliari a uso abitativo, autorimesse, eccetera; vi sono assoggettati anche coloro che risultano pieni proprietari di natanti di lunghezza non inferiore a otto metri non utilizzati per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
L'imposta è dovuta a prescindere dall'uso effettivo del bene da parte dell'obbligato.

L'imposta non è dovuta per la proprietà, ovvero l'usufrutto, dei seguenti beni:
- edifici di superficie inferiore a 160 m²
- edifici rurali
- locali d'affari, se utilizzati dal proprietario o dall'usufruttuario, per l'esercizio di attività;
- edifici riconosciuti come monumenti d'interesse storico o culturale
- edifici inagibili
- natanti di lunghezza inferiore agli otto metri.

Vi è un'esenzione temporanea, della durata di dieci anni, a favore dei primi proprietari d'immobili di nuova costruzione adibiti ad abitazione.
Le regole per la determinazione dell'imponibile prevedono degli abbattimenti che introducono un'ulteriore esenzione: la base imponibile, per gli immobili adibiti ad abitazione, è diminuita di un importo pari al valore di una superficie di 160 m², che trova applicazione a condizione che il proprietario e i suoi familiari vi abbiano abitato nell'anno anteriore a quello in cui si paga l'imposta.

La base per la determinazione dell'imponibile è data dal valore dell'immobile che è accertato in base a criteri definiti dagli organi amministrativi competenti, secondo modalità determinate dagli uffici comunali.

L'aliquota varia progressivamente ed è diversa per ciascun tipo di bene patrimoniale.
L'aliquota, prevista per gli edifici, varia da un minimo dello 0,10 per cento fino a un massimo dell'1 per cento.
Nel caso di seconde case si va dallo 0,20 per cento all'1,50 per cento.
Per i natanti la tassazione varia in funzione della lunghezza:
- da otto a nove metri, 26.557 sit
- per ogni ulteriore metro di lunghezza, 10.394 sit
(valore del tallero sloveno: 1 euro pari a 238 sit circa - rilevazione marzo 2004).
Le basi imponibili sono soggette a rivalutazione annuale sulla scorta degli indici dei prezzi, determinati annualmente dall'Istituto sloveno di Statistica e pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Esiste, inoltre, anche un'imposta patrimoniale sui veicoli a motore, che potremmo paragonare alla nostra tassa di possesso sui veicoli introitata dalle Regioni (tassa che noi italiani continuiamo impropriamente a definire bollo auto).
L'imposta è pagata per l'uso delle strade pubbliche e i soggetti passivi sono i proprietari dei veicoli. L'aliquota d'imposta dipende, ovviamente, dai tipi di veicoli, che sono classificati in diverse categorie: autovetture, caravan, autoveicoli speciali autoarticolati, autobus, eccetera.
Esistono esenzioni dal pagamento di tale imposta per i veicoli alimentati esclusivamente a elettricità, ambulanze, veicoli consolari, veicoli militari e veicoli di proprietà di organizzazioni internazionali.

Fra le imposte sul patrimonio è annoverata anche l'imposta sulle successioni e donazioni (davek na dedizcine in darla).
Sono obbligati al pagamento dell'imposta:
- i donatari
- gli eredi testamentari o legittimi
- i beneficiari di una rendita vitalizia, costituita per contratto
che siano persone fisiche.
I soggetti obbligati vengono divisi dalla legge in quattro classi, a seconda del grado di parentela con il de cuius, ovvero con il donante:
1° classe: discendenti diretti (anche adottivi) e coniuge
2° classe: genitori, fratelli e loro discendenti
3° classe: nonni
4° classe: altri.

Non sono tenuti al pagamento dell'imposta:
- gli eredi o i donatari di primo grado; ai fini dell'imposta sono equiparati agli eredi di primo grado i generi, le nuore, i figliastri e l'erede che è durevolmente convissuto con il de cuius in comunione familiare, ai sensi della legge sulle unioni matrimoniali e sui rapporti familiari
- gli eredi, di qualsiasi grado, ai quali sia trasmessa una casa d'abitazione, se non ne possiedano altre e convivevano con il de cuius in comunione familiare
- i coltivatori che ereditino un terreno agricolo.

L'imposta non è dovuta sulla trasmissione mortis causa o sulla donazione del diritto d'uso di beni immobili temporanea ovvero vitalizia.

Per le successioni mortis causa, l'obbligazione sorge:
- nel giorno in cui diviene definitiva la decisione sull'eredità
- dal giorno del decesso del de cuius, nel caso di costituzione di rendita vitalizia
- dal giorno della consegna del bene donato per le donazioni manuali ovvero, se vi sia stato contratto di donazione, da quello della data dell'atto.

L'imposta si determina sulla base delle disposizioni vigenti alla data nella quale sorge l'obbligazione tributaria.
Le basi imponibili sono soggette a rivalutazione annuale sulla base degli indici dei prezzi, determinati annualmente dall'Istituto sloveno di Statistica e pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Ai fini del calcolo dell'imponibile e dell'applicazione dell'imposta, si considerano:
- i beni immobili
- i diritti reali immobiliari
- i beni mobili, se il loro valore complessivo è superiore all'ammontare del salario medio annuo netto calcolato per l'anno precedente a quello in cui sorge l'obbligazione tributaria. In questo caso l'imponibile comprende il valore di tutte le donazioni, avvenute nell'arco di un anno e provenienti dal medesimo donante.

Non vengono considerati, per il calcolo della base imponibile, gli arredi e le altre suppellettili della casa.
Il valore dei beni si identifica con il loro valore di scambio al momento della nascita dell'obbligazione tributaria, dedotti i debiti, gli oneri, le spese.

Le aliquote sono determinate in dipendenza della classe (vincolo di parentela) alla quale appartengono l'erede o il donatario e del valore dei beni oggetto di successione o di donazione.

Gli eredi e i donatari, entro 15 giorni da quello in cui sorge l'obbligazione tributaria, devono dare comunicazione all'Amministrazione tributaria dell'avveramento del presupposto dell'imposta, trasmettendo altresì tutti i dati necessari alla sua liquidazione.
L'Amministrazione provvede all'emissione dell'avviso di liquidazione e alla comunicazione di esso all'obbligato.
Il versamento dell'imposta deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso.

Lanfranco Spinelli e Massimiliano Ciuffini
http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articolo&articolo=8672&giornale=8692
leggefiscofinanza
00lunedì 27 dicembre 2004 11:51
La Ue che verrà

Altri tributi in Slovenia

Il gioco regolamentato rappresenta un'importante "attività economica"
per la repubblica balcanica, specialmente nella regione di confine con l'Italia



Imposta speciale sul totale del bilancio patrimoniale delle banche e delle casse di risparmio (posebni davek na bilancno vsoto bank in hranilnic)
Soggetti d'imposta sono le banche e le casse di risparmio costituite in base alla legge bancaria nazionale.
La base imponibile è data dall'attivo di bilancio, sulla quale vanno operate le deduzioni indicate nella legge. I dati assunti per il calcolo dell'imponibile sono quelli esposti nello stato patrimoniale al 31 dicembre dell'anno d'imposta precedente.
L'aliquota d'imposta è stata portata al 3 per cento dalla legge di modifica del 1998; dall'imposta così determinata va detratta l'imposta versata sugli utili delle persone giuridiche. Il periodo d'imposta è costituito dall'anno fiscale.
In caso di fallimento, liquidazione o revoca della licenza, il periodo d'imposta si considera ultimato al giorno antecedente al provvedimento con il quale inizia la procedura o viene disposta la revoca.
Il versamento dell'imposta: è effettuato tramite due acconti, da versare entro il 30 giugno e il 31 ottobre. Il saldo per l'anno precedente deve essere dichiarato entro il 20 maggio dell'anno successivo e versato entro i 15 giorni successivi.

Imposta sulle attività assicurative (davek od prometa zavarovalnih poslov)
L'imposta sulle attività assicurative è dovuta dalle imprese assicuratrici sulla base dei premi assicurativi incassati nella Repubblica di Slovenia.
Ai fini della presente legge sono soggetti d'imposta le imprese assicuratrici, e quindi: o le società d'assicurazione
o le altre persone giuridiche che esercitino l'attività assicurativa nel rispetto delle prescrizioni della legge.
Per attività assicurativa la legge intende la conclusione (e l'esecuzione, anche forzata) dei contratti di assicurazione di cose e di persone.
L'obbligazione tributaria sorge nel momento in cui l'assicuratore emette ricevuta per il pagamento del premio. La base imponibile è il premio assicurativo nell'ammontare determinato nel contratto di assicurazione sul quale viene applicata un'aliquota pari al 6,5 per cento.
Non sono soggetti a imposta:
o i contributi pensionistici e quelli versati per le assicurazioni obbligatorie sanitarie, e d'invalidità
o i premi per le assicurazioni private sanitarie, sulla vita, contro gli infortuni, se è pattuita una durata del rapporto non inferiore a dieci anni. Se vi è recesso anticipato, l'imposta è dovuta sulla base delle somme corrisposte all'assicurato
o i premi per le assicurazioni contro gli infortuni che avvengano al di fuori dalla Slovenia
o i premi di riassicurazione.
Periodo d'imposta è il mese dell'anno solare. Il pagamento deve avvenire entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Imposta sui giochi e sulle scommesse (davek od iger na sreco)
Il gioco regolamentato rappresenta un'importante "attività economica" nella Repubblica di Slovenia, specialmente nella regione di confine con l'Italia. A tal proposito, ricordiamo che a Nova Gorica esiste una delle più grandi case da gioco d'Europa, frequentata giornalmente da diverse centinaia di clienti.
La legge istitutiva obbliga al pagamento di quest'imposta diretta sul reddito coloro che allestiscono giochi e scommesse, operando delle distinzioni nella disciplina (e soprattutto nell'ammontare dell'imposta) in dipendenza dal tipo di gioco allestito. Le tipologie di giochi vengono definite nella legge sui giochi e sulle scommesse del 19 maggio 1995, alle cui disposizioni verrà qui fatto riferimento.

In dettaglio, la legge distingue fra gli organizzatori:
o di giochi classici (lotterie a estrazione e legate a quiz, pronostici e scommesse sportive, tombole)
o concessionari, ovvero allestitori di giochi cosiddetti speciali che possono svolgersi soltanto nelle case da gioco per le quali è necessaria una concessione (giochi con le carte, da tavolo, con i dadi, automatici, scommesse)
o di speciali giochi automatici allestiti al di fuori delle case da gioco, i quali possono essere predisposti da una persona giuridica ovvero da un imprenditore che detenga apposita licenza per l'esercizio di attività alberghiere e di ristorazione. Le macchine possono essere sistemate in uno spazio apposito nei luoghi in cui l'imprenditore esercita la propria attività.
La base imponibile per i giochi classici e per i giochi speciali, è data dall'ammontare dei prezzi pagati per la partecipazione al gioco, dedotto il valore di premi assegnati.
Per i giochi speciali giocati direttamente fra i concorrenti, si assume come imponibile il provento incassato.
L'imponibile è determinato separatamente per ciascun tipo di gioco con aliquote stabilite nel seguente modo:
o 5 per cento dell'imponibile per i giochi classici
o 18 per cento per quelli speciali e per i giochi automatici in funzione al di fuori delle case da gioco.
All'aliquota piena si giungerà gradualmente attraverso le seguenti scadenze:
fino al 31.12.2000: 15,5 per cento
dal 01.01 al 31.12.2001: 16,00 per cento
dal 01.01 al 31.12.2002: 16,5 per cento
dal 01.01 al 31.12.2003: 17,00 per cento
dal 01.01 al 31.12.2004: 17,5 per cento.

Il periodo d'imposta coincide con il mese solare. I dati relativi all'imponibile devono essere debitamente riportati nella contabilità del contribuente che è tenuto a predisporre e presentare all'Amministrazione le liquidazioni mensili e quella annuale, nelle quali vanno riportati il periodo di riferimento, la base imponibile, l'aliquota applicata e l'ammontare dell'imposta dovuta.
Il termine per la presentazione della liquidazione mensile e per il pagamento dell'imposta su base mensile è il 5° giorno del mese successivo a quello di riferimento. Per la liquidazione annuale (e per il versamento dell'eventuale differenza d'imposta), il termine è il 20 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
Significative appaiono le sanzioni: il contribuente che ometta la contabilizzazione, la presentazione della liquidazione, il pagamento tempestivo dell'imposta, o che determini in maniera errata l'imponibile, è punito con la sanzione pecuniaria da 300mila a 12 milioni di talleri sloveni se persona fisica; da 1 milione a 18 milioni di talleri se persona giuridica. Il responsabile della persona giuridica è punito con la sanzione da 200mila a 1 milione di talleri.

TRIBUTI VARI
La legislazione tributaria slovena annovera, inoltre, alcuni tributi dovuti a seguito di determinate attività di sfruttamento di risorse ambientali:
- il rimborso dovuto per l'utilizzo di energia elettrica, acqua potabile, ghiaia e rena
- la tassa dovuta in seguito allo sfruttamento delle acque
- la tassa dovuta in seguito a inquinamento atmosferico.

Il rimborso dovuto per l'utilizzo di energia elettrica, acqua potabile, ghiaia e rena (vodno povracilo)
Secondo la legge sulla tutela ambientale (leggi n. 32/93 e 1/96), i soggetti obbligati versano un rimborso, a seguito dell'effettuazione di determinate attività, così determinato:
- utilizzo del potenziale di energia in base all'energia elettrica prodotta: 14,70 SIT/ MWh
- acqua potabile: 6,30 talleri/m³
- utilizzo della ghiaia nella misura di 125,00 talleri/m³
- utilizzo della rena di ruscello nella misura di 624,00 talleri/m³.

La tassa sullo sfruttamento delle acque (Taksa za obramenjevanje vode)
La tassa sullo sfruttamento delle acque è prevista dalla legge sulla tutela ambientale e dalla legge istitutiva (tassa sullo sfruttamento e sull'inquinamento delle acque, leggi nn. 41/95, 44/95 e 8/96).
La tassa è dovuta nel caso di scarico delle acque reflue impiegate in processi tecnologici, di acque bianche e acque nere.
La base per la determinazione dell'ammontare dovuto è data dalla somma delle unità di sfruttamento e d'inquinamento dell'anno di competenza.
Il governo della Repubblica di Slovenia entro il 31 dicembre provvede, per l'anno successivo, a determinare il valore economico relativo a un'unità d'inquinamento.

La tassa dovuta in seguito a inquinamento atmosferico (Taksa za obremenjevanje zraka)
La disciplina della tassa sull'inquinamento atmosferico è contenuta nella legge sulla tutela ambientale e nella legge istitutiva della tassa sull'inquinamento atmosferico da emissione di anidride carbonica.
La tassa è dovuta in caso d'impiego di combustibili e di combustione di sostanze infiammabili organiche.
La base per la determinazione dell'ammontare dovuto è data dall'inquinamento atmosferico da emissione di anidride carbonica.
È evidente la grande attenzione alla tutela dell'ambiente da parte delle autorità governative.

Lanfranco Spinelli e Massimiliano Ciuffini
http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articolo&articolo=8867&giornale=8891
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